Comunicato dell’Ufficio di presidenza nazionale Proteo Fare Sapere
L’utilizzo del curriculum extrascolastico dello studente ai fini valutativi nel colloquio dell’esame di Stato, è una misura inaccettabile perché discriminatoria e pedagogicamente errata.
C’è dunque nelle norme interpretative del Ministero un grave errore, culturale e pedagogico, che va risolto attraverso una tempestiva modifica alla OM sugli esami di Stato o quantomeno con una chiara indicazione ai membri delle commissioni, affinché utilizzino nel giusto senso il curriculum dello studente, senza assegnarvi alcun valore ai fini della valutazione finale.
Se il curriculum risponde infatti a una necessità di conoscere il percorso formativo dello studente e orientare in tal senso il colloquio d’esame, esso può certamente rientrare nel quadro di quel contesto di informazioni che la commissione d’esame è opportuno che conosca.
Ma se tale quadro informativo finisce per avere un peso nella valutazione finale, vuol dire che abbiamo dato un valore alle differenze e diseguaglianze che quel quadro informativo ha rivelato. Una paradossale contraddizione perché il compito della scuola non è quello di fotografare le differenze ma di riuscire a far acquisire allo studente le capacità per costruirsi in autonomia il proprio futuro, andando oltre la condizione di partenza.
Se persino Ernesto Galli Della Loggia avverte che l’esame di Stato 2021, per come è stato interpretato dalle norme ministeriali, finisce per assumere un tono “un po’ classista”, sarebbe il caso che il Ministro Bianchi mettesse un po’ di attenzione, al fine di rivedere la normativa sull’inserimento nel curriculum dello studente di tutte le sue esperienze formative, escludendone ogni relazione con la valutazione finale dello svolgimento dell’esame di Stato.
Ciò appare ancor più necessario nell’attuale contesto. Gli studenti delle superiori hanno duramente sofferto un anno scolastico denso di tensioni, stravolgimenti, chiusure e aperture delle scuole. Mai come quest’anno la valutazione deve avere finalità formativa, aiutando i giovani a recuperare un po’ di fiducia sul futuro che li attende.
di Patrizia Colella – Dirigente Scolastica
Ufficio di presidenza nazionale di PROTEO FARE SAPERE
Il curricolo dello studente compare per la prima volta nell’art. 1, comma 28 e comma 30, della Legge 13 luglio 2015, n. 107:
comma 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali (…) Tali insegnamenti (…) sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.(…)
comma 30. Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente.
Il D. Lvo 62/2017 poi al comma 2 dell’art.21. riprende sostanzialmente il comma 28 della Legge 107 mettendone in evidenza le finalità, quelle di un documento digitale, dinamico, allegato al nuovo diploma e che racchiuda tutte le informazioni, ai fini dell’orientamento senza aggiungere alcun riferimento a quanto riportato al comma 30 della Legge 107, ovvero alla valorizzazione del curriculum nel corso del colloquio.
Il DM del MIUR n. 88 del 6 agosto 2020 chiude il cerchio e introduce sia il nuovo modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e sia il modello del curriculum dello studente. IL DM, nei suoi brevi articoli, nulla aggiunge alle finalità del documento né fa riferimento all’utilizzo del documento nell’esame.
L’aspetto della valorizzazione negli esami viene ripresa nell’Articolo 17 della OM sugli Esami di Stato, (OM 53 del 3/3/21) l’articolo è relativo proprio allo svolgimento del colloquio d’esame e si chiude con il comma 4 che riprende quanto introdotto dal comma 30 della 107.
“Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”
Nella formulazione del comma 30 della legge 107- la commissione dovrà tener conto del curriculum nello svolgimento del colloquio mentre nella formulazione dell’art. 17 della OM 53/2021- la commissione tiene conto delle informazioni contenute nella conduzione del colloquio.
In queste due stesure ci sono differenze solo apparentemente irrilevanti e che rimandano invece a due differenti piani di valorizzazione: svolgimento in un caso e conduzione nell’altro e nella OM 53 si aggiunge un riferimento esplicito ad una “presa visione” ai fini della conduzione.
Questi due differenti piani di valorizzazione sono presenti anche nelle due note ministeriali di questi giorni.
Nella nota ministeriale di accompagnamento alla OM 53/2021, nota 349 del 5/3/21 a firma del capo Dipartimento Bruschi, il riferimento al curriculum dello studente è centrato sullo studente e sulla sua esposizione dell’elaborato e quindi svolgimento (…) L’avvio del colloquio è, anche in questo caso, segnato dall’esposizione dell’elaborato, da strutturare a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte dagli allegati all’Ordinanza, eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”.
Da questa nota appare abbastanza chiaro come la valorizzazione del Curriculum al colloquio sia sostanzialmente nelle mani dello studente che durante il colloquio potrà, se ne è capace, portare a reddito le opportunità avute e colte come anche i personali percorsi di eccellenza, opportunità che la vita gli ha offerto, e che saranno indiscutibilmente tanto maggiori quanto più alto è il capitale economico del territorio o culturale, oltre che economico, della famiglia di appartenenza.
La capacità di valorizzare le proprie esperienze anche informali e che hanno permesso di crescere anche in termini di competenze, è anch’essa una competenza che ha trovato già da qualche anno riconoscimento nella scuola.
Questa interpretazione del comma 30 della 107 può essere intesa come il riconoscimento del diritto della libertà di espressione culturale dello studente, diritto che gli consente di allontanarsi dai temi strettamente disciplinari o dal nozionismo delle discipline spostando il colloquio anche sul piano della valorizzazione di se stesso/a e delle proprie esperienze come anche della propria identità culturale
C’è però anche la nota 7166 del 2/4/2021 avente ad oggetto “Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente” nella quale troviamo indicazioni operative di maggiore dettaglio e che aprono un altro scenario.
Estratto Dalla nota 7166 del 2/4/2021 - INDICAZIONI per LA COMMISSIONE
(…) Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio” (O.M. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (O.M. 53/2021, art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (O.M. 53/2021, art. 17, c. 3).
La “forzatura” della OM 53 prima e della successiva nota 7166 va nella direzione di una valorizzazione del curriculum da parte della commissione a prescindere, sarà la commissione a condurre lo studente o la studentessa sulle competenze extrascolastiche e quindi indipendentemente dal fatto che questi abbia la capacità di metterle a valore prima nel proprio elaborato e poi nel colloquio.
Di fatto si chiede ai docenti di spostare scientemente l’asse del colloquio dal curriculo formale, se pur individualizzato, a quello informale e/o extrascolastico.
È del tutto evidente che per tanti dei nostri studenti questa non sarà affatto una opportunità in quanto in questi ultimi due anni di scuola in emergenza i PCTO sono stati ridimensionati come anche le opportunità di eccellenza, come quelli per le certificazioni, organizzati dalle singole scuole per gli studenti pur meritevoli.
Come associazione siamo in ascolto sul territorio e in questi giorni stiamo registrando l’acceso dibattito interno alle scuole.
Segnaliamo così anche alcune questioni che riteniamo dei rischi concreti.
Per questo riteniamo, necessario e urgente, ritirare la nota sul curriculum riconducendo l’utilizzo del curriculum dello studente alle sole finalità introdotte dalla Legge 107/2015.