Associazione professionale Proteo Fare Sapere
30 giugno 2020

Pubblichiamo il nuovo Statuto di Proteo Fare Sapere

24/06/2020

Statuto dell’Associazione Proteo Fare Sapere
votato in occasione del Consiglio nazionale del 24/06/2020

Art. 1 Denominazione sociale e sede
È costituita l'Associazione professionale denominata "PROTEO FARE SAPERE". Già fondata in data 1986 con atto notarile. L'Associazione ha sede in Roma all'indirizzo stabilito con delibera dell’Ufficio di presidenza.

Art. 2 Scopi
PROTEO FARE SAPERE è un'associazione ispirata ai valori fondativi della CGIL, con scopi di ricerca scientifica, consulenza e servizi nel campo della cultura e della formazione, in particolare si propone di:

  • promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento per coloro che operano o intendono operare nei settori della conoscenza;
  • promuovere e realizzare, anche in base a commesse esterne e in collaborazione con altri enti e associazioni, attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché tutte le attività necessarie, preparatorie, complementari o comunque a esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia di formazione, qualificazione o riqualificazione;
  • promuovere la crescita professionale e culturale del personale per una piena partecipazione al processo di sviluppo democratico del sistema formativo;
  • promuovere una corretta deontologia professionale ispirata ai principi del mutuo aiuto professionale, regolata da un codice deontologico associativo;
  • contribuire con analisi e proposte al dibattito e alla ricerca in tema di innovazione, riforme ordinamentali e organizzative nei settori della conoscenza;
  • promuovere iniziative di formazione e di dibattito sul territorio finalizzate allo sviluppo della cittadinanza attiva nel mondo dell’educazione e della conoscenza;
  • attivare scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarietà in Italia e all'estero;
  • certificare le competenze professionali nell'area della formazione attraverso la tenuta di appositi albi professionali;
  • assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi con enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie;
  • sviluppare iniziative editoriali;
  • stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri enti e associazioni simili in Italia e all'estero;
  • esercitare funzioni, anche di diritto pubblico, eventualmente a essa demandate da Leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti.

Art. 3 Assenza di fini di lucro
L'Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 Cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito.

Art. 5 Durata
L' Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire:

  • in forza di legge;
  • per deliberazione del Consiglio nazionale a maggioranza qualificata;
  • per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Verificandosi il caso di scioglimento, il Consiglio nazionale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all'Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi. L'importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto a organizzazioni sindacali, a enti o associazioni con la medesima finalità secondo le deliberazioni prese dal Consiglio nazionale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 6 Soci
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse agli scopi dell’Associazione. Per le persone fisiche l’iscrizione avviene attraverso la piattaforma di Proteo Fare Sapere nazionale con riferimento alla provincia e alla regione di residenza o domicilio. Per le persone giuridiche la domanda va indirizzata al Presidente nazionale e viene accolta o rigettata con delibera dell’Ufficio di presidenza nazionale, che decide insindacabilmente e inappellabilmente.
All’atto dell’ammissione il nuovo socio dovrà versare, pena la decadenza, la quota associativa deliberata dal Consiglio nazionale. La qualifica di socio dell'Associazione è a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, scioglimento dell'Associazione o mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio nazionale.
L’associato può recedere dall’Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente di ambito territoriale, regionale o nazionale: in tal caso egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.
La quota sociale non è cedibile né trasmissibile.

Art. 7 Prerogative dei soci
I soci hanno il dovere di agire nell’interesse dell'Associazione. Essi hanno il diritto di partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione, hanno facoltà di parola e di voto in seno all'Assemblea, nonché il diritto di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalle Leggi.
L’esclusione dell’associato deve essere deliberata dal Consiglio nazionale nei seguenti casi:
1. per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione e di cui sia provata la responsabilità dell'associato;
2. per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Art. 8 Articolazioni dell’Associazione
Proteo Fare Sapere si articola nelle seguenti strutture:

  • Proteo Fare Sapere regionali, con eventuali articolazioni territoriali;
  • Proteo Fare Sapere nazionale.

Art. 9 Autonomia amministrativa
Ogni articolazione di Proteo Fare Sapere, ai vari livelli territoriali, può godere di autonomia giuridica e amministrativa: in tal caso, le altre articolazioni non rispondono delle obbligazioni assunte dalla singola struttura autonoma.

Art. 10 Proteo Fare Sapere regionale
1. Proteo Fare Sapere, con l’aggiunta del nome della Regione di riferimento, è costituito sul territorio attinente.
2. La struttura regionale può articolarsi in ambiti territoriali.
3. Gli ambiti territoriali possono corrispondere a due tipologie:
a) ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, con proprio codice fiscale;
b) ambito territoriale con funzioni di decentramento organizzativo della struttura regionale, alla quale fa comunque capo per la gestione amministrativa e finanziaria.
4. Il Congresso regionale elegge l’Ufficio di presidenza della struttura regionale, composto da un Presidente, due Vicepresidenti e un rappresentante per ogni ambito territoriale.
5. L’Ufficio di presidenza regionale ha il compito di:

  • regolamentare i rapporti tra la struttura regionale e gli ambiti territoriali di competenza;
  • redigere il piano delle attività coordinando e raccordando le iniziative su tutto il territorio di competenza;
  • promuovere iniziative sul territorio di competenza;
  • stabilire rapporti di confronto e/o collaborazione con le Istituzioni che, a vario titolo, operano territorialmente nei diversi settori della conoscenza;
  • redigere e approvare il piano finanziario preventivo e il rendiconto economico;
  • curare il tesseramento;
  • nominare i revisori dei conti in numero di almeno due, oltre a un membro supplente, anche fra soggetti non associati.

6. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione a livello regionale, promuove e realizza l’attività dell’Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni.
Il Presidente può delegare ad altri componenti dell’Ufficio di presidenza compiti di gestione organizzativa e amministrativa. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.

Art. 11 Proteo Fare Sapere di ambito territoriale
1. Proteo Fare Sapere, con l’aggiunta del toponimo di riferimento, è costituito sul territorio attinente.
2. Il Congresso di ambito territoriale elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da uno a sette altri componenti eletti dal Congresso.
3. L’Ufficio di presidenza di ambito territoriale ha il compito di:

  • redigere il piano delle attività coordinando e raccordando le iniziative su tutto il territorio di competenza e convocare, almeno una volta l’anno, l’Assemblea dei soci per la sua approvazione;
  • promuovere, coordinare e raccordare le iniziative sul territorio di competenza, in coerenza con la programmazione nazionale e con quella regionale;
  • stabilire rapporti di confronto e/o collaborazione con le Istituzioni che, a vario titolo, operano territorialmente nei diversi settori della conoscenza;
  • curare il tesseramento;
  • inviare annualmente alla struttura nazionale e a quella regionale il piano delle attività.

4. Per l'ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, l’Ufficio di presidenza ha inoltre il compito di:

  • redigere il piano finanziario preventivo e il rendiconto economico;
  • convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione del piano finanziario preventivo e del rendiconto economico;
  • nominare i revisori dei conti in numero di almeno due componenti, oltre a un membro supplente, anche fra soggetti non associati;
  • inviare annualmente alla struttura nazionale e a quella regionale i documenti di bilancio.

5. Il Presidente di ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa è il rappresentante legale dell’Associazione a livello locale, promuove e realizza l’attività dell’Associazione, stipula accordi e convenzioni. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 12 Proteo Fare Sapere nazionale
Proteo Fare Sapere nazionale è la sede di rappresentanza generale dell’Associazione e si articola in:

  • Ufficio di presidenza;
  • Consiglio nazionale;
  • Comitato Tecnico-Scientifico;
  • Collegio dei revisori;
  • Collegio dei probiviri.

Art. 13 Ufficio di presidenza
L’Ufficio di presidenza, eletto dal Congresso, è composto da un Presidente e da quattro componenti ai quali il Presidente può delegare specifici compiti. L’Ufficio di presidenza ha il compito di:

  • redigere il piano nazionale delle attività;
  • coordinare e rapportarsi con le strutture territoriali dell’Associazione;
  • deliberare in merito a convenzioni e contratti;
  • curare la documentazione per la certificazione;
  • stabilire criteri per il calcolo dei compensi ai formatori/relatori e delle quote di iscrizione per tutte le attività di formazione;
  • tenere il libro dei soci nazionale e delle sue articolazioni regionali e territoriali;
  • redigere il piano finanziario preventivo e il rendiconto economico;
  • vigilare sulla correttezza amministrativa e gestionale delle strutture territoriali con particolare attenzione al rispetto dei Protocolli Proteo, in particolare di quelli relativi alla certificazione formativa, alla gestione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi con associazioni, enti o società;
  • curare l’immagine pubblica dell’Associazione anche attraverso l’uso dei media e il costante aggiornamento del sito internet;
  • curare le iniziative editoriali relative alle attività dell’Associazione;
  • gestire le piattaforme informatiche funzionali all’offerta formativa;
  • affidare compiti ispettivi a persone di comprovata competenza in ordine all’incarico assegnato;
  • formulare proposte al Consiglio nazionale in ordine alle materie di competenza del Consiglio stesso;
  • convocare in caso di necessità l’Assemblea dei soci a livello regionale o territoriale.

Art. 14 Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è composto dall’Ufficio di presidenza e dai Presidenti di Proteo Fare Sapere regionali. Esercita compiti di indirizzo e controllo. Qualora un Presidente regionale sia eletto nell’Ufficio di presidenza nazionale, nel Consiglio nazionale gli subentra uno dei membri dell’Ufficio di presidenza della struttura regionale di appartenenza.
Competono al Consiglio nazionale:

  • l’approvazione del piano annuale delle attività;
  • l'approvazione del piano finanziario preventivo e del rendiconto economico;
  • la determinazione delle quote sociali, delle modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli organizzativi e del termine entro il quale devono essere versate;
  • la designazione dei Revisori dei conti;
  • la designazione dei componenti e del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico;
  • l’emanazione di un regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
  • la convocazione dei Congressi;
  • l'approvazione del regolamento congressuale e gli atti conseguenti;
  • le delibere sull’espulsione di soci;
  • la designazione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  • le delibere, con maggioranza qualificata dei due terzi, relative alle modifiche dello Statuto;
  • le delibere, con maggioranza qualificata dei due terzi, relative allo scioglimento, per gravi inadempienze, degli organismi dirigenti delle strutture territoriali con conseguente convocazione di congressi straordinari.

Art. 15 Presidente nazionale
Il Presidente rappresenta l’Associazione a livello nazionale, convoca e presiede l’Ufficio di presidenza e il Consiglio nazionale, che può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, promuove e realizza l’attività dell’Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell’Ufficio di presidenza.

Art. 16 Comitato Tecnico-Scientifico
Il Consiglio nazionale designa, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico-Scientifico che potrà articolarsi in commissioni e avvalersi anche di consulenti esterni e svolgere anche funzioni di “Osservatorio” del mondo della conoscenza attraverso una costante raccolta, analisi, elaborazione e diffusione di dati. Il Comitato Tecnico-Scientifico, a richiesta del Consiglio nazionale, definisce proposte e progetti relativi alle attività, ai programmi e agli interventi deliberati dagli organismi dell'Associazione; provvede al monitoraggio e alla valutazione degli stessi.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente o da un componente del Comitato stesso designato dal Presidente. Il Presidente designato è invitato permanente alle riunioni dell'Ufficio di presidenza nazionale.

Art. 17 Collegio dei Revisori
Il Consiglio nazionale designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di almeno due componenti, oltre a un membro supplente, anche tra soggetti non associati.

Art. 18 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giurisdizione interna dell’Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale e ha competenza sull’osservanza delle norme statutarie. Il Collegio elegge, al proprio interno, un Presidente.

Art. 19 Validità deliberati
Ogni delibera, a tutti i livelli dell'Associazione, ad eccezione dei casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, è valida se approvata dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
1. dalle quote sociali;
2. dai contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea) o da altre istituzioni;
3. da contributi dei soci, di aziende, di privati;
4. dalle rendite patrimoniali;
5. da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie;
6. da attività formative o editoriali.

Art. 21 Modifiche allo Statuto
Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio nazionale, con maggioranza qualificata dei due terzi, o in occasione del Congresso nazionale. In sede di Congresso nazionale le modifiche statutarie devono essere approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati.

Art. 22 Cadenze congressuali e cariche sociali (durata e sostituzioni)
I Congressi di Proteo Fare Sapere si tengono, di norma, ogni quattro anni.
Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate; esse sono cumulabili, salvo diverso disposto statutario o regolamentare. Qualora tra un Congresso e l’altro decada, per qualsiasi ragione, un titolare di carica elettiva, si procede a sostituzione:

  • per cariche regionali, con elezione da parte dell’Ufficio di presidenza, per quelle di ambito territoriale, tramite elezione da parte dell’Assemblea dei soci territorialmente competente;
  • per cariche nazionali, tramite elezione da parte del Consiglio nazionale.

Art. 23 Controversie
Per ogni controversia relativa all’applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l'Associazione e i propri associati è competente il Foro di Roma.

Art. 24 Norme generali
Per quanto non esplicitamente previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale.